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Corte d’appello di Reggio Calabria, 6 febbraio 2026, n. 125

Il lodo arbitrale contenente disposizioni contraddittorie tra loro nel dispositivo è affetto da nullità ai sensi dell’art. 829, n. 11, c.p.c., limitatamente alla parte in cui si manifesta l’incompatibilità logico-giuridica tra i diversi capi di pronuncia.
Gli effetti del lodo arbitrale si producono esclusivamente nei confronti delle parti costituite nel procedimento arbitrale e non sono estensibili ai soggetti che non vi hanno partecipato, ancorché titolari di posizioni giuridiche analoghe.
Gli arbitri non possono pronunciare su questioni che eccedano i limiti della convenzione d’arbitrato, a pena di nullità del lodo per violazione dell’art. 829, n. 4, c.p.c., dovendo la convenzione d’arbitrato essere interpretata secondo il suo contenuto oggettivo.
Non costituisce il vizio di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 829, nn. 10-12, c.p.c. il mancato esame di questioni che esulino dall’oggetto della convenzione d’arbitrato ovvero di doglianze formulate in termini generici, senza specifica deduzione dei motivi di illegittimità.
I vizi del lodo arbitrale devono essere fatti valere con l’impugnazione del lodo entro i termini previsti dalla legge, e non è consentito far valere nell’ambito dell’impugnazione di un lodo successivo vizi relativi a lodi precedenti non tempestivamente impugnati.

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