Ai fini dell’impugnazione del lodo, per « ordine pubblico » la cui violazione giustifica l’impugnazione ai sensi dell’art. 829, co. 3, secondo periodo, cod. proc. civ., si intendono esclusivamente le norme fondamentali e inderogabili dell’ordinamento giuridico, e non qualsiasi norma imperativa.
La nullità del lodo per contraddittorietà delle disposizioni, ai sensi dell’art. 829, co. 1, n. 11, cod. proc. civ., si riferisce esclusivamente alle contraddizioni tra diverse parti del dispositivo ovvero tra la motivazione e il dispositivo; le contraddizioni interne alla sola motivazione rilevano soltanto quando rendano assolutamente impossibile ricostruire l’iter logico della decisione.
L’insussistenza del fumus boni iuris è di per sé ostativa alla sospensione dell’efficacia del lodo ai sensi dell’art. 830, co. 4, cod. proc. civ., anche in presenza del periculum in mora.
