La valutazione della sussistenza e della persistenza del conflitto di interessi che ha determinato la nomina del curatore speciale di una parte del procedimento arbitrale spetta al collegio arbitrale e, successivamente, al giudice dell’eventuale impugnazione del lodo, non essendo il decreto di nomina del curatore speciale autonomamente impugnabile mediante reclamo ex art. 739 cod. proc. civ.
