Il lodo arbitrale acquista stabilità definitiva e diviene inimpugnabile alla scadenza del termine per la proposizione dell’impugnazione ai sensi dell’art. 828 c.p.c., anche in assenza di formale procedimento di exequatur ai sensi dell’art. 825 c.p.c.
La conclusione di una transazione che presuppone la validità del lodo arbitrale, intervenuta entro il termine per l’impugnazione, con rinuncia espressa o implicita all’impugnazione, conferisce al lodo un carattere di definitività e stabilità equiparabile agli effetti del giudicato.
La transazione conclusa in luogo dell’impugnazione del lodo arbitrale, che ne riconosce espressamente la validità limitandosi a rideterminare il quantum della condanna, deve essere qualificata come misura collegata alla fase dell’impugnazione e può costituire le condizioni contrattuali relative alla definizione della procedura arbitrale.
