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Corte d’appello di Milano, 6 febbraio 2026, n. 323

La clausola compromissoria contenuta in un contratto stipulato per l’esercizio dell’impresa si trasferisce automaticamente al cessionario o all’avente causa dell’azienda ai sensi dell’art. 2558 c.c., senza necessità di uno specifico patto di cessione né della forma scritta ad substantiam, e senza che il carattere fiduciario della nomina degli arbitri possa escludere tale trasferimento, non rientrando la clausola compromissoria tra i contratti a carattere personale esclusi dalla successione.
L’arbitrato irrituale trova la sua fonte in un contratto di mandato con il quale le parti incaricano una o più persone di risolvere una controversia; tale mandato, in quanto contratto funzionale all’esercizio dell’impresa, non riveste carattere personale e si trasferisce ipso iure in caso di cessione o conferimento d’azienda, in conformità ai principi generali in materia di mandato e di successione nei contratti aziendali.
Il lodo reso in sede di arbitrato irrituale, quale negozio di accertamento concluso tra le parti della procedura arbitrale, è inopponibile al terzo che non abbia partecipato alla procedura, per applicazione del principio di relatività degli effetti del contratto di cui all’art. 1372 c.c., anche ove tale terzo sia un avente causa a titolo particolare in uno dei rapporti sostanziali che abbiano formato oggetto della procedura arbitrale.
Il principio del contraddittorio deve essere rispettato anche nella sua dimensione sostanziale nell’ambito della procedura di arbitrato irrituale, e la relativa valutazione non può limitarsi alla verifica delle sole formalità imposte dagli arbitri, dovendo accertarsi che il lodo sia il risultato dell’esame di argomenti difensivi e di elementi di prova sui quali le parti abbiano avuto la possibilità di esprimere le proprie valutazioni e di formulare osservazioni.
Il lodo arbitrale reso in sede di arbitrato irrituale, producendo i propri effetti sostanziali esclusivamente nei confronti delle parti, può essere impugnato solo da chi abbia rivestito tale qualità nella procedura in cui è stato pronunciato, e non da terzi che non abbiano formalmente partecipato alla procedura arbitrale.
La clausola compromissoria costituisce espressione della libera volontà contrattuale delle parti e la sua rinuncia presuppone uno specifico accordo di segno contrario, non essendo ammissibile una rinuncia tacita per comportamenti concludenti o per mancato utilizzo della clausola nel tempo, né potendo la mera instaurazione di giudizi dinanzi al giudice ordinario in luogo della procedura arbitrale valere come rinuncia generalizzata alla clausola.
Il principio per cui la mancata proposizione dell’eccezione di competenza arbitrale preclude la competenza arbitrale unicamente per la controversia decisa in quel giudizio, sancito dall’art. 819-ter, comma 1, c.p.c. per l’arbitrato rituale, è applicabile quale norma espressiva di un principio generale anche all’arbitrato irrituale, con la conseguenza che la mancata eccezione in un singolo giudizio non comporta rinuncia alla clausola compromissoria con efficacia generalizzata per le controversie future.

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