Ai fini della qualificazione dell’arbitrato come rituale o irrituale, la clausola compromissoria deve essere interpretata alla luce del suo tenore letterale, della comune intenzione delle parti e del loro comportamento complessivo, senza che l’assenza nella clausola di ogni riferimento alle formalità dell’arbitrato rituale possa essere considerata come univocamente significativa della natura irrituale dell’arbitrato, avuto riguardo alle maggiori garanzie offerte dall’arbitrato rituale in ordine all’esecutività del lodo e al regime delle impugnazioni.
Nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale rituale, il giudice d’appello non è chiamato a confermare o riformare la decisione come in un ordinario giudizio di appello, ma ha il compito di verificare se la decisione arbitrale sia affetta da nullità per uno dei motivi tassativamente previsti dall’art. 829 c.p.c., e può procedere al riesame del merito della controversia solo ove il lodo sia stato dichiarato nullo e ciò sia consentito.
L’impugnazione per nullità del lodo arbitrale rituale costituisce un mezzo di impugnazione a critica vincolata, nel quale le parti sono tenute al rigoroso rispetto dell’onere di specificità dei motivi, in mancanza del quale non è possibile verificare se le censure formulate corrispondano ai casi di nullità tassativamente stabiliti dall’art. 829 c.p.c.
Nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale rituale, la corte d’appello non può rilevare d’ufficio la nullità del lodo, né dichiararla per un motivo diverso da quelli dedotti con l’impugnazione, dovendo il potere di rilevazione officiosa coordinarsi con il principio dispositivo e con quello della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La nullità del lodo per contraddittorietà delle disposizioni, ai sensi dell’art. 829, comma 1, n. 11, c.p.c., ricorre quando vi sia contraddizione tra le diverse statuizioni del dispositivo, ovvero contraddizione tra motivazione e dispositivo tale da rendere impossibile la comprensione della ratio decidendi, equivalente a totale mancanza di motivazione, mentre la contraddittorietà interna tra diverse parti della motivazione può rilevare solo nella misura in cui renda assolutamente impossibile la ricostruzione dell’iter logico-giuridico sotteso alla decisione.
