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Corte d’appello di Milano, 24 marzo 2026, n. 878

L’impugnazione del lodo arbitrale non costituisce un ordinario mezzo di gravame. Nella fase rescindente il giudice è limitato all’accertamento delle cause di nullità previste dall’art. 829 cod. proc. civ.
Il vizio di difetto di motivazione del lodo, ai sensi dell’art. 829, co. 1, n. 5, cod. proc. civ., può essere invocato unicamente quando la motivazione sia del tutto assente, non già quando sia meramente insufficiente.
Il rigetto di istanze istruttorie nel procedimento arbitrale può costituire motivo di nullità per violazione del principio del contraddittorio ai sensi dell’art. 816 bis cod. proc. civ. soltanto qualora una parte sia stata impedita nell’articolazione dei mezzi di prova senza una giustificazione riconducibile alle regole legittime del procedimento arbitrale.

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