L’impugnazione per nullità del lodo arbitrale ai sensi dell’art. 829 c.p.c. costituisce un mezzo di impugnazione a critica vincolata, esperibile esclusivamente per uno dei vizi in procedendo tassativamente elencati nell’art. 829, comma 1, c.p.c. ovvero per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia nelle ipotesi di cui all’art. 829, commi 3 e 4, c.p.c., e non dà luogo ad un giudizio di appello che abiliti il giudice dell’impugnazione a riesaminare nel merito la decisione degli arbitri, consentendo soltanto lo iudicium rescindens consistente nella verifica della sussistenza delle nullità previste dall’art. 829 c.p.c.
In sede di impugnazione per nullità del lodo arbitrale, il difetto di motivazione quale vizio riconducibile all’art. 829, comma 1, n. 5, c.p.c., in combinato disposto con l’art. 823, n. 3, c.p.c., sussiste soltanto allorché la motivazione sia del tutto assente ovvero a tal punto carente da non consentire l’individuazione della ratio della decisione adottata, ovvero riveli un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, tale da risolversi in una mancanza di motivazione.
In materia arbitrale, la sanzione di nullità prevista dall’art. 829, comma 1, n. 11, c.p.c. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra diverse parti della motivazione può rilevare come vizio del lodo soltanto nella misura in cui renda assolutamente impossibile la ricostruzione dell’iter logico-giuridico sotteso alla decisione per la totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
In materia di procedimento arbitrale, la violazione del contraddittorio deve essere esaminata non sotto il profilo formale, bensì nell’ambito di un’indagine volta ad accertare se vi sia stata un’effettiva menomazione della possibilità di dedurre e contraddire, sicché la nullità del lodo e del procedimento devono essere dichiarate soltanto allorché alla denuncia del vizio idoneo a determinarle si aggiunga l’indicazione dello specifico pregiudizio che esso ha arrecato al diritto di difesa.
Il difetto di legittimazione passiva della parte nei cui confronti la domanda è proposta costituisce questione attinente al merito della controversia e non integra il vizio di omessa pronuncia sul merito di cui all’art. 829, comma 1, n. 10, c.p.c.
