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Corte d’appello di Milano, 18 febbraio 2026, n. 425

La clausola compromissoria che fa riferimento all’arbitrato irrituale ma al contempo attribuisce alla decisione del collegio arbitrale natura di «giudizio» presenta carattere ambiguo; in tale ipotesi, secondo la giurisprudenza consolidata, l’arbitrato deve ritenersi di natura rituale.
L’ampiezza della devoluzione al collegio arbitrale di ogni controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del contratto, tale da abbracciare sia gli aspetti genetici che quelli funzionali ed esecutivi del rapporto, costituisce indice della natura rituale dell’arbitrato, essendo difficilmente compatibile con un mero arbitrato irrituale inteso come semplice accertamento negoziale.
La normativa a tutela del consumatore trova applicazione anche alle clausole compromissorie istitutive di arbitrato irrituale, in quanto anch’esse comportano una deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria.
La clausola compromissoria priva dell’approvazione specifica per iscritto ai sensi dell’art. 1341 cod. civ. è vessatoria e pertanto invalida, sia che istituisca un arbitrato rituale sia che istituisca un arbitrato irrituale.

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