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Corte d’appello di Milano, 18 febbraio 2026, n. 411

La convenzione d’arbitrato, sia rituale che irrituale, richiede la forma scritta ad substantiam. La mancanza della prova di una clausola compromissoria in forma scritta preclude la qualificazione di un documento come lodo arbitrale, non potendo un’annotazione manoscritta apposta a una comunicazione elettronica costituire valida prova dell’esistenza di un precedente accordo arbitrale concluso nella forma prescritta.

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