La parte che non abbia sollevato nel corso del procedimento arbitrale l’eccezione di incompetenza dell’arbitro per esorbitanza delle domande rispetto ai limiti della convenzione d’arbitrato non può, per la prima volta in sede di impugnazione del lodo, far valere la questione ai sensi dell’art. 829, co. 1, n. 4, cod. proc. civ., in applicazione del principio di preclusione sancito dall’art. 817, co. 3, cod. proc. civ.
L’art. 829, co. 3, cod. proc. civ., come riformulato dal d.lgs. n. 40/2006, si applica ai procedimenti arbitrali introdotti dopo l’entrata in vigore della riforma; ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito, la disciplina applicabile va individuata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, sicché nel caso di convenzione stipulata anteriormente alla riforma del 2006 l’impugnazione del lodo deve ritenersi ammissibile secondo la disciplina previgente, salvo che le parti avessero autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile.
La parte che invoca l’applicazione della disciplina previgente in materia di impugnazione del lodo per errores in iudicando ha l’onere di allegare e provare la data di stipulazione della convenzione d’arbitrato e la sua anteriorità rispetto all’entrata in vigore della riforma del 2006; in difetto di allegazione e prova adeguata, si applica la disciplina vigente al momento della documentazione statutaria disponibile.
L’impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto è ammissibile nei soli limiti della violazione di legge ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ.; ne consegue l’inammissibilità del motivo di impugnazione che censuri la valutazione dei fatti e delle prove acquisite nel procedimento arbitrale, trattandosi di valutazione rientrante nella competenza istituzionale degli arbitri e sottratta al sindacato del giudice dell’impugnazione.
La contraddittorietà del lodo, ai fini della nullità di cui all’art. 829, co. 1, n. 11, cod. proc. civ., deve risultare tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo; la contraddittorietà interna tra diverse parti della motivazione rileva solo ove impedisca la ricostruzione del ragionamento logico-giuridico sottostante la decisione per la totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
L’obbligo della sommaria esposizione dei motivi imposto agli arbitri dall’art. 823, n. 5, cod. proc. civ., la cui inosservanza determina la nullità del lodo ai sensi dell’art. 829, co. 1, n. 5, cod. proc. civ., può ritenersi non assolto solo ove la motivazione sia totalmente assente o a tal punto carente da non consentire la comprensione del ragionamento logico della decisione arbitrale, ovvero contenga contraddizioni inconciliabili che rendano incomprensibile la ratio della decisione.
