A seguito della riforma della disciplina dell’arbitrato operata dal d.lgs. n. 40 del 2 marzo 2006, la questione dell’attribuzione della potestas iudicandi agli arbitri, sollevata dinanzi al giudice ordinario, costituisce questione di competenza ai sensi dell’art. 819-ter c.p.c. e non di giurisdizione.
Le sentenze che statuiscono, in senso affermativo o negativo, sulla competenza in relazione a una convenzione di arbitrato sono impugnabili esclusivamente con il regolamento necessario di competenza ai sensi dell’art. 819-ter c.p.c., con esclusione dell’appello, ove pronunciate successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006 e ove la controversia concerna la devoluzione della causa al giudice nazionale piuttosto che a un arbitro italiano.
Ai fini della distinzione tra arbitrato rituale e arbitrato irrituale, non costituiscono elementi decisivi per qualificare l’arbitrato come irrituale né l’attribuzione agli arbitri del potere di decidere secondo equità, né la previsione dell’inappellabilità del lodo, né l’esenzione da formalità procedimentali, dovendosi piuttosto valorizzare le espressioni terminologiche compatibili con l’attività del giudicare e con il risultato di un giudizio su una controversia, attraverso l’interpretazione della clausola compromissoria alla luce della lettera, dell’intenzione comune delle parti e del loro comportamento complessivo.
In caso di dubbio circa l’interpretazione dell’effettiva volontà dei contraenti in ordine alla natura dell’arbitrato, deve essere affermata la ritualità di quest’ultimo, in considerazione dell’eccezionalità della deroga alla norma secondo cui il lodo ha l’efficacia della sentenza e delle maggiori garanzie offerte dall’arbitrato rituale in punto di esecutività del lodo e di regime delle impugnazioni, salvo che sussistano elementi certi per ritenere che l’arbitrato sia stato previsto come strumento di composizione amichevole.
