Site icon Arbitrato in Italia

Corte d’appello di Lecce, 29 gennaio 2026, n. 77

Il lodo arbitrale non è affetto da nullità per contraddittorietà ai sensi dell’art. 829 c.p.c. ove gli arbitri valutino separatamente diverse contestazioni sulla base di presupposti e ragioni che si collocano su piani argomentativi distinti, ancorché relative a condotte tra loro connesse.
Nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, le censure attinenti al merito della decisione degli arbitri attengono alla fase rescissoria e non possono essere esaminate in assenza dei presupposti di nullità propri della fase rescindente.
L’appello incidentale proposto dalla parte vittoriosa nel giudizio arbitrale avverso la sentenza che decide sull’impugnazione del lodo è inammissibile per difetto di interesse ove il lodo sia stato confermato nel suo esito complessivo, indipendentemente dai motivi accolti o respinti.

Exit mobile version