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Corte d’Appello di L’Aquila, 12 gennaio 2026, n. 46

Il lodo arbitrale è nullo ai sensi dell’art. 829, co. 1, n. 4, cod. proc. civ. ove abbia deciso il merito della controversia in ipotesi in cui il merito non poteva essere deciso per difetto di legittimazione della parte che ha promosso l’arbitrato.
L’errore di diritto relativo al merito della decisione arbitrale costituisce un vizio impugnabile ai sensi dell’art. 829, co. 3, cod. proc. civ. solo ove espressamente previsto dalle parti e dalla legge, ovvero nel caso in cui la decisione sia contraria all’ordine pubblico.
La Corte d’Appello, in sede di impugnazione del lodo, decide il merito della controversia solo nelle ipotesi di nullità del lodo per i motivi espressamente indicati dall’art. 830, co. 2, cod. proc. civ.

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