In materia di arbitrato, per le convenzioni d’arbitrato stipulate anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006, l’impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammissibile ai sensi dell’art. 829, co. 2, cod. proc. civ. nel testo previgente, salvo che le parti abbiano autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità ovvero abbiano dichiarato il lodo non impugnabile. Ai fini della verifica dell’ammissibilità dell’impugnazione, si ha riguardo alla legge vigente al momento della stipula della convenzione d’arbitrato.
Il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ. trova applicazione anche nell’arbitrato, sicché la violazione di tale principio costituisce motivo di nullità del lodo.
In materia di arbitrato, il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato impedisce al tribunale arbitrale, che abbia accolto la domanda principale di una parte, di esaminare e decidere la domanda che quella parte aveva proposto soltanto in via subordinata per il caso di rigetto della domanda principale, a prescindere dal fatto che le due domande si trovino in rapporto di compatibilità oggettiva.
Costituisce violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, comportante la nullità del lodo, la decisione arbitrale che, dopo aver esaminato e accolto la domanda proposta in via subordinata, proceda all’esame e all’accoglimento della domanda principale utilizzando gli accertamenti compiuti in relazione alla domanda subordinata, pervenendo all’accoglimento di entrambe le domande.
Ai sensi dell’art. 830, co. 2, cod. proc. civ., se una delle parti, alla data della sottoscrizione della convenzione d’arbitrato, risiede o ha la propria sede effettiva all’estero, la corte d’appello decide la controversia nel merito solo se le parti ne abbiano fatto espressa previsione nella convenzione d’arbitrato o ne facciano concorde richiesta; in difetto di tali condizioni, non vi è luogo per la fase rescissoria del giudizio di impugnazione.
