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Corte d’appello di Firenze, ordinanza del 7 gennaio 2026

In sede di impugnazione del lodo arbitrale, la sospensione dell’efficacia esecutiva può essere confermata quando i motivi di censura appaiano meritevoli di approfondimento, sia sotto il profilo della competenza dell’arbitro sia sotto quello dei criteri di liquidazione del danno adottati.
Il periculum in mora rilevante ai fini della sospensione dell’efficacia esecutiva del lodo arbitrale può essere ravvisato nella minaccia alla continuità aziendale derivante dall’entità della condanna contenuta nel lodo.

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