L’arbitrato avente ad oggetto l’impugnazione di delibere consiliari assume natura rituale ai sensi dell’art. 838 quater cod. proc. civ., anche quando la clausola compromissoria preveda la decisione in via irrituale e secondo equità, rendendo ammissibile il ricorso per la liquidazione dei compensi arbitrali ex art. 814 cod. proc. civ.
Quando l’arbitrato ha ad oggetto l’annullamento di una delibera consiliare, il compenso degli arbitri deve essere liquidato applicando i parametri previsti per le cause di valore indeterminabile, desumendosi il valore dalla natura della pretesa di caducazione dell’atto e non dalle eventuali implicazioni patrimoniali sottostanti.
Nel procedimento arbitrale, la fase istruttoria comprende le attività di integrazione documentale, il deposito di memorie illustrative o di precisazione, e le repliche, in conformità ai parametri di cui all’art. 4, co. 5, del d.m. 55/2014 per la liquidazione dei compensi.
