Site icon Arbitrato in Italia

Corte d’appello di Firenze, 26 gennaio 2026, n. 342

Il diritto dell’arbitro a percepire il compenso per l’attività svolta sorge dall’esecuzione dell’incarico conferito nell’ambito del rapporto di mandato ed è indipendente dalla validità ed efficacia del lodo, purché sia stata resa una decisione rispondente ai requisiti minimi di cui all’art. 823 c.p.c.; tale principio non trova applicazione nelle ipotesi in cui nessun lodo sia stato reso, come nell’arbitrato irrituale, nell’arbitraggio o nella perizia contrattuale.

Exit mobile version