Ai fini dell’accertamento della validità e dell’efficacia della clausola compromissoria derogatoria della giurisdizione in favore di arbitri stranieri, occorre in primo luogo individuare le norme che il giudice deve applicare per tale esame, e dunque se tale esame debba essere condotto alla luce della legge italiana o della legge di un altro Stato.
In materia di obbligazioni contrattuali sorte tra parti appartenenti a Stati diversi, l’art. 57 della l. n. 218 del 31 maggio 1995 opera un rinvio alla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, resa esecutiva con la l. n. 975 del 18 dicembre 1984, estendendone l’ambito di applicazione anche alle ipotesi non disciplinate dall’art. 1, co. 2, della Convenzione stessa, sicché le regole convenzionali divengono il diritto comune in materia di legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.
Ove le parti di un contratto internazionale abbiano espressamente individuato la legge applicabile al rapporto mediante specifico richiamo alle regole di una Camera di Commercio Internazionale straniera, tale scelta esclude l’applicabilità della legge nazionale e, conseguentemente, l’applicabilità dell’art. 1341 cod. civ. quanto al requisito della specifica approvazione per iscritto della clausola compromissoria.
Il requisito della forma scritta della clausola compromissoria derogatoria della giurisdizione in favore dell’arbitrato internazionale è soddisfatto dall’inserimento della clausola in un accordo sottoscritto dalle parti, senza necessità della specifica approvazione di cui all’art. 1341, co. 2, cod. civ.
La clausola compromissoria che fa riferimento alla risoluzione per via arbitrale delle controversie o pretese «derivanti dal contratto o relative al contratto ovvero alla sua violazione, risoluzione o invalidità» si applica alle controversie aventi ad oggetto la responsabilità contrattuale per inadempimento.
