L’attività di arbitro svolta da un dipendente della pubblica amministrazione non rientra tra le funzioni istituzionali del rapporto di servizio e, per essere separatamente remunerata, richiede un atto di conferimento dell’incarico contenente l’indicazione della disponibilità dei fondi e della copertura finanziaria, nonché la preventiva autorizzazione dell’ente di appartenenza ai sensi della normativa applicabile, non essendo sufficiente un atto di conferimento privo di tali requisiti e attestante l’assenza di spesa.
