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Corte d’Appello di Bologna, 15 gennaio 2026, n. 159

Il lodo è affetto da nullità ove l’arbitro, autodesignatosi consulente tecnico d’ufficio, depositi la decisione senza consentire alle parti di esercitare i propri diritti di difesa nel contraddittorio sull’attività peritale svolta, determinando così la violazione del principio del contraddittorio nel procedimento arbitrale.

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