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Corte d’Appello di Bologna, 15 gennaio 2026, n. 156

I motivi di nullità del lodo per omessa pronuncia o per difetto di motivazione ai sensi dell’art. 829, nn. 5 e 12, cod. proc. civ. presuppongono l’assenza di pronuncia o di motivazione e non possono essere invocati in presenza di una motivazione esistente, ancorché non condivisa dalla parte impugnante.
In sede di impugnazione per nullità del lodo ai sensi dell’art. 829 cod. proc. civ., non è ammessa la critica del merito della motivazione resa dall’arbitro, purché la stessa sia coerente, logica e chiara nel suo contenuto.
Il lodo è nullo ai sensi dell’art. 829, n. 4, cod. proc. civ. ove l’arbitro abbia deciso questioni non rientranti nell’ambito della clausola compromissoria stipulata tra le parti.
I provvedimenti di natura istruttoria adottati dall’arbitro nel corso del procedimento arbitrale non sono suscettibili di impugnazione per nullità ai sensi dell’art. 829 cod. proc. civ.
L’impugnazione per nullità del lodo ai sensi dell’art. 829 cod. proc. civ., vertendo sull’omissione di pronuncia, non consente la revisione nel merito delle valutazioni effettuate dall’arbitro nella decisione della controversia.

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