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Corte d’appello di Bari, 17 gennaio 2026, n. 54

La clausola compromissoria inserita nei contratti relativi ai servizi e alle attività di investimento stipulati con gli investitori è vincolante solo per l’intermediario, salvo che quest’ultimo dimostri che essa è il frutto di una trattativa diretta ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 179 dell’8 ottobre 2007; a tal fine, il mero richiamo nel preambolo dell’accordo a colloqui e trattative intervenute non soddisfa l’onere probatorio gravante sull’intermediario, essendo necessario dimostrare specificamente l’esistenza di trattative dirette, mirate e tali da consentire alla parte contrattuale debole una compiuta valutazione della clausola derogatoria della giurisdizione ordinaria.

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