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Corte d’appello di Ancona, 26 febbraio 2026, n. 220

In caso di dubbio, la convenzione d’arbitrato si interpreta estensivamente ai sensi dell’art. 808-quater cod. proc. civ., nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie derivanti dal rapporto cui la convenzione si riferisce, ivi comprese le impugnazioni di delibere assembleari ove si ricolleghino a controversie tra soci.
La nullità del lodo per violazione del contraddittorio nel procedimento arbitrale deve essere esaminata non sotto un profilo meramente formale, ma nel quadro di un’indagine volta ad accertare se vi sia stata un’effettiva menomazione della possibilità di dedurre e contraddire, al fine di verificare se l’atto abbia comunque raggiunto il suo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se l’inosservanza abbia cagionato uno specifico pregiudizio al diritto di difesa della parte.
Non sussiste un conflitto di interessi in re ipsa tale da imporre in ogni caso la nomina di un curatore speciale ai sensi dell’art. 78 cod. proc. civ. nei procedimenti arbitrali di impugnazione di delibere assembleari di società, né è corretto ravvisare il conflitto di interessi in capo all’amministratore rappresentante la società per il solo fatto che la delibera impugnata riguardi questioni attinenti a quest’ultimo, giacché ammettere in tali ipotesi l’esistenza di un conflitto condurrebbe alla sistematica nomina di un curatore speciale con l’effetto distorsivo di sottrarre all’organo amministrativo la decisione sulle strategie difensive della società.
L’intervento del socio o dell’amministratore nel procedimento arbitrale di impugnazione di una delibera assembleare ha natura di intervento adesivo dipendente, volto a tutelare l’interesse a sostenere le ragioni della società quale titolare di un interesse qualificato, e non costituisce una posizione di diritto soggettivo autonomo distinta da quella della società.
Chi è intervenuto in via adesiva nel procedimento arbitrale non ha legittimazione ad impugnare autonomamente il lodo, non essendo titolare di un diritto distinto e autonomo rispetto al diritto fatto valere dalla parte principale nel procedimento arbitrale.

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