In sede di impugnazione del lodo arbitrale ai sensi dell’art. 829 cod. proc. civ., qualora il tribunale arbitrale fondi la propria decisione su una pluralità di ragioni autonome ciascuna delle quali sufficiente a sorreggerla, la mancata impugnazione di una di tali rationes decidendi preclude al giudice dell’impugnazione l’esame del merito degli ulteriori motivi non censurati.
La mancata proposizione dell’istanza di ricusazione dell’arbitro prima della pronuncia del lodo, nelle forme e nei termini previsti dall’art. 815 cod. proc. civ., determina la decadenza dalla facoltà di far valere tale censura in sede di impugnazione del lodo.
Il tribunale arbitrale può dichiarare il proprio difetto di competenza in ordine a domande riconvenzionali o eccezioni di compensazione che si rivelino estranee alla clausola compromissoria, sia per i soggetti coinvolti sia per l’oggetto del rapporto deferito in arbitrato.
Nel procedimento arbitrale, l’obbligo di adeguata motivazione dei provvedimenti istruttori non implica la necessità di reiterarne le ragioni in caso di riproposizione delle medesime istanze già formulate, potendo gli arbitri rinviare l’esposizione dei motivi al momento della pronuncia finale.
In difetto di forme processuali espressamente prescritte dalle parti nella convenzione d’arbitrato a pena di nullità ai sensi dell’art. 829, co. 1, n. 7, cod. proc. civ., le sole nullità procedurali rilevanti ai fini dell’impugnazione del lodo sono quelle che abbiano determinato la violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 829, co. 1, n. 9, cod. proc. civ., ossia ove non sia stato concesso alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa ai sensi dell’art. 816-bis, co. 1, cod. proc. civ.
Ai fini dell’impugnazione del lodo per manifesta contraddittorietà della motivazione ai sensi dell’art. 829, n. 11, cod. proc. civ., rileva unicamente la contraddittorietà tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione rileva come vizio del lodo solo ove renda assolutamente impossibile la ricostruzione dell’iter logico-giuridico sotteso alla decisione per la totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
La valutazione dei fatti allegati e delle prove raccolte nel corso del procedimento arbitrale non è censurabile in sede di impugnazione per nullità del lodo arbitrale, essendo tale valutazione convenzionalmente rimessa alla cognizione degli arbitri, né può essere denunciata sotto il profilo del difetto di motivazione ai sensi dell’art. 829, n. 5, cod. proc. civ., essendo tale vizio circoscritto alle sole ipotesi di totale assenza di motivazione ovvero di motivazione talmente carente da non consentire la comprensione dell’iter argomentativo e l’individuazione della ratio decidendi.
La previsione nella clausola compromissoria che l’arbitrato deciderà «secondo diritto» deve essere interpretata esclusivamente nel senso dell’esclusione di una decisione secondo equità e non comporta l’ammissibilità dell’impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia ai sensi dell’art. 829, co. 3, cod. proc. civ., essendo tale facoltà di impugnazione subordinata ad un’espressa previsione contrattuale.
