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Cass., SS.UU., 2 dicembre 2025, n. 31389

L’eccezione di compromesso, in quanto eccezione di incompetenza, è soggetta al regime dell’art. 38 ult. co. cod. proc. civ., secondo cui le questioni di competenza devono essere decise ai soli fini della competenza in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall’eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni, restando esclusa ogni possibilità di svolgimento di istruzione secondo le regole della fase dell’istruzione in funzione della decisione nel merito.
La clausola compromissoria istitutiva di arbitrato rituale rientra tra le clausole vessatorie disciplinate dall’art. 1341 co. 2 cod. civ. e richiede specifica approvazione per iscritto quando sia inserita in condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente da un contraente per regolare una serie indeterminata di rapporti.
L’esigenza di specificità e separatezza imposta dall’art. 1341 co. 2 cod. civ. non è soddisfatta mediante il richiamo cumulativo numerico e la sottoscrizione indiscriminata di tutte o di gran parte delle condizioni generali di contratto, solo alcune delle quali siano vessatorie, richiedendo la norma una tecnica di redazione idonea a suscitare l’attenzione del contraente debole sul significato delle clausole a lui sfavorevoli.
Nell’interpretazione del patto compromissorio, il dubbio sul contenuto della clausola va risolto nel senso della ritualità dell’arbitrato quando la clausola contempli la decisione mediante arbitrato secondo un regolamento arbitrale senza disporre espressamente ai sensi dell’art. 808-ter cod. proc. civ. che le liti siano definite dagli arbitri mediante determinazione contrattuale.

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