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Cass., Sez. VI Civ., 8 novembre 2021, n. 32375

l’eccezione d’incompetenza sia sollevata con specifico riferimento alla domanda o alle domande per le quali è prospettabile la dedotta incompetenza; pertanto, ove essa sia formulata soltanto in relazione a una tra più domande connesse, ma che non diano luogo a litisconsorzio necessario, il suo accoglimento comporta la necessaria separazione delle cause, ben potendo i giudizi proseguire davanti a giudicanti diversi in ragione della derogabilità e disponibilità delle norme in tema di competenza.

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