Il trasferimento d’azienda comporta a norma dell’art. 2558 cod. civ. (salvo patto contrario) la cessione ipso iure dei rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive, che non abbiano carattere personale, ineriscano all’esercizio dell’azienda e non siano ancora esauriti, ivi inclusa la clausole compromissoria eventualmente pattuita in relazione a tali rapporti.