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Cass., Sez. VI Civ., 6 novembre 2015, n. 22748

Ai sensi dell’art. 819-ter cod. proc. civ. l’eccezione di arbitrato deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta. La mancanza di una specifica indicazione in ordine al termine entro il quale l’eccezione dev’essere sollevata impone di fare riferimento alla disciplina generale dettata dall’art. 38 cod. proc. civ., il quale dispone che l’incompetenza, tanto per materia quanto per valore o per territorio, dev’essere eccepita, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata.

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