Benché la Corte costituzionale abbia dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 819-ter, co. 2, cod. proc. civ., nella parte in cui esclude l’applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all’art. 50 cod. proc. civ., è pur vero che la sentenza dichiarativa dell’improponibilità della domanda, perché devoluta alla cognizione degli arbitri, non vincola questi ultimi quanto alla giuridica esistenza ed alla validità della clausola compromissoria.