L’eccezione di compromesso ha carattere processuale ed integra una questione di competenza, che deve essere eccepita dalla parte interessata, a pena di decadenza e conseguente radicamento presso il giudice adito del potere di decidere in ordine alla domanda proposta, nella comparsa di risposta e nel termine fissato dall’art. 166 cod. proc. civ., ovvero nel termine di cui all’art. 702-bis, co. 3 e 4, cod. proc. civ., in caso di procedimento sommario di cognizione.