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Cass., Sez. VI Civ., 3 ottobre 2022, n. 28622

Le controversie relative a mere varianti, necessarie per la completa e migliore realizzazione dell’opera, e non a lavori aventi una propria individualità, distinta dall’opera originaria, sono devolute alla competenza del Tribunale arbitrale previsto dalla clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto.

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