Nei rapporti tra il giudizio ordinario ed il procedimento arbitrale l’art. 819-ter cod. proc. civ. dichiara espressamente inapplicabile l’art. 295 cod. proc. civ., escludendo pertanto, anche nel caso in cui sia configurabile un rapporto di pregiudizialità tra una causa promossa dinanzi al giudice ordinario ed un’altra pendente dinanzi agli arbitri o in relazione alla quale sia prevista la definizione a mezzo di arbitrato, la possibilità di disporre la sospensione della prima in attesa della decisione di quest’ultima.