In presenza di un unico negozio a cui è stata portata un’integrazione successiva, non trova applicazione il principio giurisprudenziale in tema di rinvio fra negozi distinti ai fini della possibilità di applicazione, che viene esclusa, della clausola compromissoria contenuta in uno anche all’altro, dovendosi invece far riferimento all’unico regolamento contrattuale, seppur pattuito in differenti momenti.