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Cass., Sez. VI Civ., 14 gennaio 2021, n. 497

La clausola compromissoria contenuta in un contratto tra consumatore e professionista è inefficace ai sensi edll’art. 33 d.lgs. 206/2005, salvo che venga offerta prova contraria del suo carattere vessatorio (presunto ex lege), che non può limitarsi alla sussistenza di una trattativa comunque svolta o concernente clausole diverse da quella di deroga alla competenza del Giudice statuale.

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