Ove il giudice ordinario affermi o neghi l’esistenza o la validità di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, astenendosi nel primo caso dal pronunciare sul merito della controversia per lasciare spazio al procedimento arbitrale, e rigettando nel secondo caso l’eccezione di compromesso, la decisione non è suscettibile d’impugnazione con il regolamento di competenza, dal momento che la pattuizione dell’arbitrato irrituale determina l’inapplicabilità di tutte le norme dettate per quello rituale, ivi compreso l’art. 819-ter cod. proc. civ.