Nel caso di emissione di un decreto ingiuntivo contro più condebitori solidali, il carattere litisconsortile facoltativo del cumulo che si realizza ove lo stesso sia da loro separatamente opposto e solo uno, o alcuni, di essi eccepiscano l’incompetenza territoriale del giudice a pronunciarlo, rende tale eccezione rilevante soltanto per chi l’ha formulata, restando invece escluso – salvo il caso di tempestivo rilievo d’ufficio di quell’incompetenza, se ne sussista il potere in capo al giudice, anche per gli altri litisconsorti – che, pur riunite le opposizioni autonomamente proposte, possa dichiararsi l’incompetenza e la conseguente caducazione del decreto suddetto anche riguardo ai coobbligati non eccipienti, per i quali invece il giudizio può legittimamente procedere innanzi al giudice adito. A conclusioni analoghe deve pervenirsi per la dichiarazione di incompetenza in relazione a competenza arbitrale, posto che, ai sensi dell’art. 819-ter, co. 1, cod. proc. civ., l’eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta.