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Cass., Sez. VI Civ., 1 dicembre 2021, n. 37795

L’art. 34, co. 2, d.lgs. 5/2003, in punto attribuzione, a pena di nullità, del potere di nominare gli arbitri a un soggetto esterno alla società, si applica analogicamente anche alle associazioni professionali. Risulta invero sussistente la medesima ratio, ovvero la completa estraneità dei designatori alla compagine – societaria o associativa che sia – cui si riferisce la controversia da risolvere.

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