La produzione del lodo arbitrale non dichiarato esecutivo nel giudizio di impugnazione per nullita ai sensi dell’art. 828 cod. proc. civ. non costituisce “caso d’uso” ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro ai sensi dell’art. 6 d.P.R. 131/1986.
Quando il lodo arbitrale e enunciato nella sentenza della corte d’appello che, in sede di impugnazione per nullita, lo conferma parzialmente o integralmente, la parte del lodo confermata costituisce atto enunciato soggetto a registrazione ai sensi dell’art. 22 co. 1 d.P.R. 131/1986.
