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Cass., Sez. V Civ., 23 dicembre 2025, n. 33887

Il lodo arbitrale che accerta l’inadempimento di una parte all’obbligo contrattuale e ne statuisce il conseguente adempimento ex art. 2932 cod. civ. produce effetti sostanziali sulla situazione giuridica preesistente anche quando non sia ancora passato in giudicato, rilevando ai fini della valutazione delle condizioni di fatto e di diritto sussistenti al momento della pronuncia del giudice di merito.

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