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Cass., Sez. III Civ., ord. 16 aprile 2026, n. 9895

{‘principiò: “In tema di impugnazione del lodo arbitrale, qualora le parti, nella clausola compromissoria, non abbiano previsto l’impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, le medesime violazioni non possono essere dedotte come motivo di ricorso per cassazione avverso la sentenza che ha deciso sull’impugnazione del lodo, poiché la preclusione opera anche nel giudizio di legittimità.”}

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