Ai fini dell’azione revocatoria di cui all’art. 2901 cod. civ., il credito accertato con lodo arbitrale, ancorché formalmente riconosciuto successivamente all’atto dispositivo oggetto di impugnazione, è idoneo a fondare l’azione revocatoria quando il rapporto sostanziale da cui deriva sia sorto anteriormente al compimento dell’atto stesso, rilevando la nozione lata di credito comprensiva anche della mera aspettativa creditoria.
