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Cass., Sez. III Civ., 4 dicembre 2025, n. 31764

Ai fini dell’azione revocatoria di cui all’art. 2901 cod. civ., il credito accertato con lodo arbitrale, ancorché formalmente riconosciuto successivamente all’atto dispositivo oggetto di impugnazione, è idoneo a fondare l’azione revocatoria quando il rapporto sostanziale da cui deriva sia sorto anteriormente al compimento dell’atto stesso, rilevando la nozione lata di credito comprensiva anche della mera aspettativa creditoria.

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