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Cass., Sez. III Civ., 31 maggio 2019, n. 14884

La cognizione degli arbitri si estende (salvo eventuali ben precisi limiti legali) a qualsiasi aspetto della vicenda, che risulti rilevante ai fini di stabilire se e in qual misura la pretesa fatta valere da una parte sia fondata. Non può pertanto dubitarsi che l’accertamento del carattere simulato oppure no del contratto sul quale è fondata la pretesa fatta valere innanzi agli arbitri costituisca presupposto logico indispensabile perché l’arbitro possa pronunciarsi sull’oggetto della domanda e dunque rientri nell’ambito della sua cognizione.

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