La cognizione degli arbitri si estende (salvo eventuali ben precisi limiti legali) a qualsiasi aspetto della vicenda, che risulti rilevante ai fini di stabilire se e in qual misura la pretesa fatta valere da una parte sia fondata. Non può pertanto dubitarsi che l’accertamento del carattere simulato oppure no del contratto sul quale è fondata la pretesa fatta valere innanzi agli arbitri costituisca presupposto logico indispensabile perché l’arbitro possa pronunciarsi sull’oggetto della domanda e dunque rientri nell’ambito della sua cognizione.