La sentenza che, decidendo sull’eccezione di compromesso, dichiara l’incompetenza del giudice ordinario senza decidere il merito è impugnabile esclusivamente con regolamento necessario di competenza ex art. 819-ter, co. 1, cod. proc. civ. solo quando si tratti di arbitrato rituale, mentre in caso di arbitrato irrituale è ammissibile l’appello ordinario.