La cancellazione d’ufficio della società dal registro delle imprese per omesso deposito del bilancio di liquidazione, quando sia seguita da condotte processuali volte a rivendicare il credito, non costituisce presunzione di rinuncia al credito stesso ai fini della valutazione della legittimazione dei soci successori ad agire in sede arbitrale.
La notifica di atto di precetto, ancorché basato su decreto ingiuntivo successivamente revocato, costituisce manifestazione inequivocabile della pretesa creditoria incompatibile con la volontà di rinunciare al credito, rilevante ai fini della valutazione della successione dei soci nei rapporti sostanziali della società estinta nel procedimento arbitrale.
