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Cass., Sez. III Civ., 16 settembre 2025, n. 25288

La revocazione delle pronunce della Corte di Cassazione per errore di fatto, ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., non può concernere l’attività interpretativa e valutativa dei motivi di ricorso e deve consistere nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, con i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità.

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