La revocazione delle pronunce della Corte di Cassazione per errore di fatto, ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., non può concernere l’attività interpretativa e valutativa dei motivi di ricorso e deve consistere nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, con i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità.
