La previsione dell’art. 1137 co. 2 cod. civ., che consente l’impugnazione delle deliberazioni assembleari condominiali contrarie alla legge o al regolamento di condominio, non esclude la compromettibilità in arbitri delle relative controversie, trattandosi di diritti disponibili.
La clausola compromissoria contenuta nel regolamento condominiale va interpretata secondo le regole generali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., con particolare riguardo al significato letterale delle espressioni utilizzate e alla comune intenzione delle parti.
