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Cass., Sez. II Civ., ord. 15 giugno 2026, n. 19979

La clausola compromissoria apposta a un contratto non e idonea ad attribuire agli arbitri la cognizione delle controversie relative a un successivo accordo, ivi compresa una transazione non novativa, con il quale il contratto originario sia stato consensualmente risolto e i rapporti fra le parti siano stati diversamente regolati senza alcun riferimento al contratto originario; il principio di autonomia della clausola compromissoria, infatti, ne limita l’estensione alle sole cause di invalidita del contratto cui essa accede, escludendone l’operativita per i rapporti nascenti da pattuizioni successive e distinte.

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