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Cass., Sez. II Civ., ord. 14 febbraio 2026, n. 3293

L’obbligo della specifica approvazione per iscritto della clausola compromissoria ai sensi dell’art. 1341 co. 2 cod. civ. presuppone la compresenza di due requisiti: la predisposizione unilaterale del contenuto contrattuale da parte di uno dei contraenti e la destinazione dello schema negoziale a regolare una serie indefinita di rapporti. La standardizzazione formale dello schema contrattuale non equivale alla predisposizione per una serie indefinita di rapporti quando i contratti siano funzionalmente collegati alla realizzazione di uno specifico affare e le controparti siano individuate in ragione delle specifiche competenze richieste.

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