La clausola compromissoria per arbitrato irrituale contenuta in un contratto di appalto non copre le controversie aventi ad oggetto pretese di natura extracontrattuale, quali quelle fondate sull’art. 1669 cod. civ. per rovina o gravi difetti dell’opera, che nel contratto trovano soltanto un presupposto storico e non la causa petendi.
Il lodo irrituale, avendo natura di contratto e non di atto giurisdizionale, non produce effetti nei confronti dei terzi che non siano parti della convenzione di arbitrato; ne consegue che la transazione in esso contenuta e’ inopponibile ai terzi aventi causa dall’appaltante che non abbiano partecipato al procedimento arbitrale.
